Novità Vegetali

Nuova varietà vegetale

Per “nuova varietà vegetale” si intende una varietà vegetale di più basso livello tassonomico. Sono varietà vegetali proteggibili le varietà vegetali nuove, distinte, stabili e omogenee.
Per richiedere un diritto di esclusiva su una nuova varietà vegetale, detta anche privativa, è necessario che la varietà vegetale abbia i seguenti requisiti: novità: la novità vegetale si considera nuova quando al momento della presentazione della domanda, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione o un prodotto della raccolta, non è stato ancora commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale, quattro anni in altri Stati e sei anni per alberi e viti.

Distinzione: la novità vegetale, alla presentazione della domanda, è distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà già nota. omogeneità: la novità vegetale presentata deve essere omogenea e deve contraddistinguersi da tutte le altre varietà conosciute. stabilità: la novità vegetale è stabile quando mantiene costanti i tratti distintivi dopo le successive fasi di moltiplicazioni e riproduzioni della varietà.

È possibile scegliere due procedure per la registrazione di una nuova varietà vegetale: la procedura Nazionale, con la quale si ottiene la protezione solo sul territorio italiano o la procedura Comunitaria con la quale si attribuisce la protezione su tutto il territorio dell’Unione Europa e si basa sulla Convenzione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali (Convenzione UPOV).

Richiesta di brevetto

Per la richiesta di Brevetto per entrambe le procedure è necessario fornire:

La domanda di registrazione con una descrizione della nuova varietà vegetale e foto della nuova varietà;
Il nome che si intende assegnare alla nuova varietà ed una dichiarazione in cui il richiedente si impegna a fornire il materiale di riproduzione o moltiplicazione vegetativa.

Per la registrazione si deve scegliere una denominazione particolare che possa consentire l’identificazione certa, per evitare la confusione con altre varietà già note della stessa specie o di specie simile. La durata della protezione brevettuale, in base alla Convenzione di Parigi è di 30 anni per nuove varietà di alberi e viti, in Europa 25 anni per tutte le altre varietà vegetali,
in Italia la protezione è di 20 anni.

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